UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Pensione in totalizzazione

(Pag 2 di 2)

Modalità di liquidazione del trattamento
La misura del trattamento pensionistico derivante da totalizzazione è determinato in base a quanto previsto nel sistema di calcolo integralmente contributivo.
E’ peraltro prevista una norma di salvaguardia che consente al lavoratore che abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione (di vecchiaia e anzianità), di vedersi applicato al relativo "pro quota", in luogo del metodo di calcolo contributivo, il metodo retributivo/misto che sarebbe stato applicato qualora avesse chiesto la liquidazione del trattamento pensionistico autonomo.

Presentazione della domanda di totalizzazione
La domanda deve essere presentata dal lavoratore (o dai superstiti) all’ente previdenziale presso il quale risultano versati gli ultimi suoi contributi.
La sola domanda di pensione di reversibilità da pensione diretta liquidata con la totalizzazione è presentata dai familiari superstiti all’INPS.
Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla gestione presso la quale è stata presentata la domanda.

Pagamento della pensione
E’ prevista la liquidazione di una pensione unica, suddivisa in quote poste a carico delle singole gestioni interessate, che saranno calcolate in relazione alle anzianità assicurative e contributive esistenti in ciascuna di esse.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato direttamente dall’Inps anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

Decorrenza
Per i soggetti che maturano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e anzianità, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento decorre trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti. La pensione ai superstiti, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. La pensione di inabilità decorre dal primo giornao del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. Coloro che maturano i requisiti di età e contribuzione entro il 31/12/2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Applicazione di particolari istituti
Perequazione automatica: poichè si tratta di un’unica pensione gli aumenti a titolo di perequazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Integrazione al trattamento minimo: non trova applicazione sulle pensioni derivanti da totalizzazione.
Maggiorazione sociale: spetta a condizione che tra le quote di pensione che compongono la pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
Trattamenti di famiglia: spetta l’assegno al nucleo familiare qualora tra le quote della pensione totalizzata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti. In caso contrario, spettano le quote di maggiorazione.
Cumulo pensione/redditi da lavoro: totale cumulabilità fra pensione in totalizzazione e redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo.


| 1 | 2