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Autorizzazione e accreditamento ai servizi per il lavoro

29/04/2014


Gli ultimi dati diffusi dall’Istat in merito alla disoccupazione nel nostro Paese rilevano un record storico dal 1977: a gennaio il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 12,9 per cento, mentre quello giovanile (15-24 anni) ha raggiunto il 42,24 per cento.
Pertanto, visto l’elevato tasso di disoccupazione registrato nel nostro Paese, è necessario che vi sia un un ampliamento della platea dei soggetti che operano all’interno dei servizi per il lavoro e che anche le strutture di Patronato Ital Uil, che da sempre offrono il loro contributo a supporto dei cittadini, adottino azioni concrete per poter operare. Un ruolo, quello degli enti di Patronato, che non può che essere di sostegno all’essenzialità dell’intervento pubblico che opera attraverso la rete degli uffici per l’impiego.
Il primo passo per poter rendere operativo il ruolo degli enti di patronato, anche alla luce dell’imminente entrata in vigore in Italia della Garanzia Giovani, è quello di procedere ad attivare le procedure tecniche di autorizzazione nazionale allo svolgimento delle attività di intermediazione e/o di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro.
 

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
La procedura di autorizzazione nazionale, mediante la quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati allo svolgimento delle attività di intermediazione, è attivabile da tutti i patronati, che rientrano tra i cosiddetti Soggetti autorizzati in “regime particolare” (art.6 D.lgs.vo 276/2003); a questi, è richiesto di espletare solamente la procedura semplificata di “Comunicazione preventiva di svolgimento dell’attività di intermediazione”: l’iscrizione all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’invio delle credenziali di accesso nella piattaforma www.cliclavoro.gov.it.
 

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
La procedura di accreditamento regionale, mediante la quale le Regioni riconoscono ad un operatore pubblico o privato l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento anche con l’ausilio di risorse pubbliche, è ad oggi attivabile per le strutture di Patronato solamente in otto Regioni: Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Campania, Piemonte e Marche; altre Regioni (Valle D’Aosta, Lazio, Molise e Puglia) e la Provincia Autonoma di Trento, hanno formalmente approvato una disciplina sull’accreditamento ai servizi per il lavoro, ma non hanno ancora una determina dirigenziale che proclami attivo l’Albo.
REQUISITI: Ai fini dell’accreditamento le discipline regionali prevedono che i soggetti richiedenti possiedano determinati requisiti; i principali sono: giuridici e finanziari, strutturali e professionali e, per i soggetti emanazione delle parti sociali e/o autorizzati in regime particolare (art.6 . D.lgs.vo 276/2003) sono previste alcune deroghe all’attestazione di determinati requisiti.
Per quanto riguarda gli obblighi di natura giuridico-finanziaria, le discipline denotano un quadro abbastanza omogeneo (ad es. l’assenza di stato di fallimento, l’applicazione di contratti e accordi collettivi, etc), così come per quelli strutturali (ad es. la necessità di garantire spazi conformi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la visibilità della segnaletica e delle informazioni delle strutture accreditate, etc). I requisiti professionali invece si distinguono tra una Regione e l’altra: in generale, è sempre presente il responsabile dell’unità organizzativa, con ruoli di coordinamento, mentre esiste una maggiore varietà di profili relativamente agli operatori.


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