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Dimissioni lavoratrice madre e diritto al preavviso

15/04/2014


La lavoratrice madre che presenta le dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento per maternità (art. 54 D.Lgs n. 151/01) ha diritto all’indennità di preavviso di cui all’art. 55 del decreto 151/01, anche nel caso il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e senza che la stessa debba provare che la nuova occupazione sia per lei meno vantaggiosa sul piano patrimoniale.
Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4919/2014 con la quale respinge il ricorso della società datrice di lavoro confermando il diritto della lavoratrice all’indennità di preavviso senza richiedere l’esistenza di ulteriori condizioni.
La Corte ricorda che l’art. 55 del decreto n. 151 prevede che "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento". Questa disposizione si applica anche al padre lavoratore ed ai casi di adozione e di affidamento. Le disposizioni sono chiare e perentorie.
La norma prescrive inoltre che la richiesta di dimissioni deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio e che "a detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro". Le dimissioni presentate durante la gravidanza o nel periodo protetto si presumono sempre non spontanee.
La volontarietà delle stesse, accertata dal servizio ispettivo competente, è idonea a determinare la risoluzione del rapporto, che, diversamente, non potrebbe verificarsi, con la conseguenza che alla lavoratrice o al lavoratore vanno sempre corrisposte le indennità previste per il caso del licenziamento, anche se le dimissioni risultino preordinate all'assunzione presso un altro datore di lavoro, senza che venga fatta alcuna indagine sul motivo.