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Tutela disabili e collocamento obbligatorio

16/04/2014


Il licenziamento della persona invalida, avviata al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l’apposita Commissione medica accerti l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8450/2014, con la quale viene respinto il ricorso dell’azienda contro la sentenza della Corte di appello che l’aveva condannata a reintegrare il lavoratore, in quanto il recesso poteva ritenersi legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La Cassazione condivide le motivazioni della Corte di appello e ricorda che l’art. 10 della legge 68 stabilisce che la prevista Commissione verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. La risoluzione del rapporto è possibile soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

“La verifica di tali condizioni – si legge nella sentenza - poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita Commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili”, mentre nel caso di specie è pacifico che il licenziamento non è stato preceduto da un accertamento effettuato dalla predetta Commissione.
 


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