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Malattia e altra attivitą lavorativa incompatibile

15/10/2014

Con una Sentenza del 7 ottobre scorso la Corte di Cassazione ribadisce la possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare il lavoratore che, durante il periodo di malattia, svolge altri lavori incompatibili con il proprio stato di salute.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un dipendente che, assentatosi più volte per malattia, prestava attività “con sistematica presenza” presso il negozio del fratello, tale da pregiudicare una pronta guarigione.
Ad avviso della Suprema Corte “se gravava sul datore di lavoro la prova, nella specie ampiamente assolta, circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, gravava invece su quest'ultimo la prova che tale diversa attività lavorativa fosse compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti sul lavoratore ammalato, nella specie per nulla fornita”.