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Linee guida dell'Inail per gli infortuni in itinere

13/01/2015


Anche gli infortuni avvenuti nel tragitto casa lavoro per accompagnare i figli a scuola potranno essere indennizzati, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
Lo precisa l’Inail con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 con la quale comunica le nuove “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali”.
L’Istituto assicuratore, tenuto conto dell’orientamento univoco della Corte di Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, ritiene che quello occorso nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti indicati nella circolare.
“Tale riconoscimento è, infatti, subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Le disposizioni delle nuove linee guida si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
 

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