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Congedi per eventi e cause particolari

10/03/2015


È legittimo il licenziamento di un lavoratore per le ripetute assenze non autorizzate preventivamente dall’azienda e giustificate dal lavoratore con la fruizione di "giornate di permesso" per “gravi motivi”.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2803 del 12 febbraio 2015, chiarendo che nel caso di lutto di un familiare il diritto al congedo viene realizzato immediatamente, mentre negli altri casi di congedo per “gravi e documentati motivi familiari” il lavoratore non poteva assentarsi dall’azienda senza che il datore di lavoro fosse posto in condizione di controllare l'effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale.
La norma cui fare riferimento per questi permessi e congedi è l’art. 4 commi 1 e 2, della legge n. 53/2000 e il DM n. 278/2000 (Regolamento di attuazione concernente congedi per eventi e cause particolari).
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il lavoratore aveva fruito del congedo per lutto familiare solo una volta. Negli altri casi per “gravi motivi”, e non per lutto, avrebbe dovuto invece richiedere e aspettare il consenso del datore di lavoro per usufruire dei congedi. Pertanto la mancata osservanza di dette disposizioni interrompeva il vincolo fiduciario necessariamente intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore che era stato perciò legittimamente licenziato.