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Permessi Legge 104 e altre finalitą

20/05/2015


È legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante la fruizione del permesso di cui alla legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile grave, aveva utilizzato una parte di questo permesso per finalità del tutto estranea all’assistenza, partecipando ad una serata danzante.

Lo afferma la Corte di Cassazione la con sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015 confermando la sentenza della Corte di Appello, secondo la quale, nel caso di specie, non rilevava il tipo di assistenza che il lavoratore doveva fornire alla propria madre, quanto piuttosto la circostanza che lo stesso aveva chiesto un giorno di permesso retribuito ex art. 33, comma 3, della legge n.104/1992, per "dedicarsi a qualcosa che nulla aveva a che vedere con l'assistenza".

Questo comportamento implicava "un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa".
Veniva in tal modo compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, trattandosi di una condotta che poneva in dubbio la futura correttezza del lavoratore dell’adempimento rispetto agli obblighi assunti.