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Infortuni sul lavoro. Cassazione Penale

07/05/2015


La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità del datore di lavoro quando l’infortunio si sia verificato per la mancata adozione delle misure di sicurezza idonee a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti. Solo una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità.

La Cassazione Penale con la sentenza n. 14165/2015 ribadisce il principio più volte affermato “secondo cui è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che, mentre effettuava le operazioni di scarico del camion, benché ciò non rientrasse nei suoi compiti di autista, cadeva in corrispondenza di un tombino sprovvisto della prescritta griglia di copertura, riportando varie lesioni. Il fatto che l’evento si fosse verificato in azienda, in presenza dei preposti alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, faceva ritenere che l'esercizio di tali mansioni, anche se non rientranti tra quelle di autista, fosse a questi noto e che si trattasse di “prassi consolidata e tollerata”, tale da escludere un comportamento “abnorme e imprevedibile” del lavoratore. La Suprema Corte condivide in tal modo la sentenza della Corte d’appello laddove ritiene che l’azienda non ha adottato le cautele per impedire che il dipendente ponesse in essere una attività per la quale non era stato specificamente formato, così cadendo nella buca la cui protezione era stata da lui stesso rimossa durante operazioni di scarico che non rientravano nelle sue normali mansioni.