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Volontari beneficiari di integrazione e sostegno reddito

07/05/2015


L’Inail con la circolare n. 45/2015, ha precisato che i volontari che svolgono, in modo spontaneo e gratuito, la loro attività a fini di utilità sociale nell’ambito di progetti promossi da organizzazioni appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, in favore di Comuni o enti locali, sono garantiti dalla copertura assicurativa Inail contro le malattie e gli infortuni sul lavoro se sono percettori di misure di integrazione e sostegno del reddito (es. Cig ordinaria e straordinaria e altre).
Precisa inoltre l’Istituto assicuratore che per tale categoria il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, un Fondo finalizzato a reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato.
I termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state stabilite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015.
Si ricorda che l’art. 12 del DL 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, ha previsto, in via sperimentale, il coinvolgimento dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.