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Jobs Act: pubblicati i decreti legislativi

30/06/2015


Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24/6/2015 - Suppl. Ordinario n. 34, in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), i seguenti due decreti legislativi, dopo l’approvazione in via definitiva del Cdm dello scorso 11 giugno, vigenti al 25 giugno 2015:

  • Decreto legislativo n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
  • Decreto legislativo n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”.
     

Le novità su maternità e congedi parentali

In particolare il decreto n. 80, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro interviene, apportando modifiche al T.U. n. 151/2001 (Tutela della maternità e paternità), sui congedi di maternità rendendo più flessibile la loro fruizione, ad esempio in caso di parto prematuro e ricovero del neonato, e su quelli di paternità che vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, e in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per le adozioni e gli affidamenti sono previste condizioni più favorevoli in analogia con quelli spettanti al figlio biologico.

Sono state anche recepite in legge le sentenze della Corte Costituzionale intervenute su diverse questioni.

Riguardo i congedi parentali viene esteso il periodo massimo di fruizione dagli attuali otto anni di vita del bambino ai dodici, anche in caso di “prolungamento del congedo parentale” in presenza di figli disabili gravi. Viene inoltre portata da tre anni fino a sei anni l’indennità economica al 30% della retribuzione senza limiti di reddito (per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi già previsto dal T.U. n. 151).

Per gli anni successivi al sesto fino all’ottavo anno e per i periodi ancora non fruiti si farà riferimento ad un limite di reddito per avere diritto all’indennità. In precedenza questo limite di reddito si applicava dai tre agli otto anni.

Viene stabilito inoltre che in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, il congedo parentale potrà essere fruito ad ore.

Oltre alle norme che modificano il T.U. n. 151/01 vi sono altre disposizioni del tutto innovative, quali ad esempio quella sul telelavoro e quella sul congedo di tre mesi per le donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati.

Il decreto stabilisce il carattere sperimentale della maggior parte delle misure, subordinandone il riconoscimento per gli anni successivi al 2015 allo stanziamento delle necessarie risorse mediante i decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183/2004.


I genitori interessati a queste nuove disposizioni possono rivolgersi agli uffici del Patronato Ital Uil per informazioni, consulenza e assistenza gratuite e per l’inoltro in via telematica all’Inps delle domande di congedi.