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Lavoratrici madri - lavori usuranti

22/07/2015


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 16 del 20 luglio 2015 risponde ad un quesito circa la corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività, in particolare se tali disposizioni possano trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti.

“Sottolinea il Ministero che, in relazione al quesito sollevato, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, il T.U. n. 151/01 indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.

Con tale previsione il legislatore evidentemente ha sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); mentre, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto chiaramente.

In linea con le osservazioni sopra svolte- si legge nell’interpello - si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto.

In proposito – ricorda il Ministero - che ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato".