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Riposi giornalieri della lavoratrice madre

12/10/2015


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 23 del 24/09/2015 , risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 sui riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino. In particolare viene chiesto se, nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro, possa trovare o meno applicazione nei confronti di quest’ultimo la sanzione prevista dall’art. 46 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero precisa che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto di fruire dei riposi giornalieri.. Nel caso decida i esercitare il diritto e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 46.

“Diversamente, - si legge nella nota del Ministero - qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.

Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.)”.