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Lavoratori privati: esenzioni dalle visite di controllo

07/10/2015


Anche i lavoratori del settore privato saranno esonerati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, se affetti da patologie gravi o per casi particolari, così come avviene per i dipendenti pubblici.

Il Decreto legislativo n. 151/2015 sulle Semplificazioni nei rapporti di lavoro all’art. 25 prevede infatti, modificando l’art. 13 della legge 638/1983, che con l’apposito decreto ministeriale siano stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
 

I lavoratori dipendenti del pubblico impiego sono già esclusi da tale obbligo quando l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Pertanto i lavoratori dipendenti privati, qualora ricorrano le specifiche situazioni di cui al previsto dm, non avranno più l’obbligo della reperibilità dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 in ogni giorno della settimana e non andranno incontro ad alcuna sanzione.