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Fondo di sostegno per gravi infortuni sul lavoro

06/10/2015






Con decreto del Ministero del lavoro del 9 luglio 2015 (G.U. n. 221 del 23/9/2015) sono stati determinati gli importi della prestazione “una tantum” erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, secondo le seguenti quattro tipologie riportate in tabella:

Tipologia    N. superstiti    Importo per nucleo superstiti (euro)
A                 1                         3.500      
B                 2                         7.000      
C                 3                       10.500          
D                 Più di tre           17.300  


Il DM indica i nuovi importi di questa prestazione, in relazione alle risorse disponibili e al numero dei familiari superstiti, fermi restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con decreto ministeriale del 19 novembre 2008.
Ricordiamo che il beneficio viene erogato ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria Inail.

Gli aventi diritto sono:
 

  • il coniuge superstite; i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico: fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari. Inoltre i figli maggiorenni inabili finché permane l’inabilità;
     
  • in mancanza di coniuge e/o figli: i genitori naturali o adottanti a carico del defunto; i fratelli o le sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico.


Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici n. 493/99 (c.d. “Assicurazione casalinghe”).
 


Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione, gratuitamente, per fornire informazioni e assistenza.