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Inail. Infortunio in itinere e indennizzo

25/09/2015


La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’infortunio in itinere con sentenza delle Sezioni Unite n. 17685 del 7 settembre 2015.

Precisa la Corte che affinché questo infortunio possa essere indennizzato dall'Inail è necessario che vi sia non solo la "causa violenta" ma anche l’"occasione di lavoro". Ne consegue che, in caso di fatto doloso del terzo, va esclusa la tutela quando venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l’evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica.

Il caso assegnato alle Sezioni Unite riguarda una lavoratrice che mentre si recava al lavoro era stata aggredita e accoltellata dal proprio convivente. I giudici negano l’indennizzo agli eredi della donna, rilevando che nonostante questa si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all’inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all’adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Gli orientamenti della giurisprudenza sono stati negli anni diversi. Uno più estensivo che ritiene indennizzabile l’infortunio in itinere ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, in quanto il percorso casa-lavoro è ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Secondo l’opposto indirizzo, invece, è necessario che la causa violenta sia connessa all'attività lavorativa, nel senso che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio.