UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

All'Inail l'attivitą medico legale per il settore marittimo

23/09/2015



L’Inail, con circolare n. 66 del 4 agosto 2015, ha emanato istruzioni operative alle Sedi finalizzate alla razionalizzazione dell’espletamento delle funzioni medico-legali propedeutiche al riconoscimento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e all’erogazione dell’indennità per temporanea inidoneità alla navigazione dei lavoratori marittimi già assicurati all’ex Ipsema.

Si ricorda che la legge n. 122/2010, ha disposto l’attribuzione all’Inail, con decorrenza 31 maggio 2010, delle attività e delle relative funzioni precedentemente svolte dall’ex Ipsema.

Nella circolare l’Istituto ribadisce che anche per il settore marittimo devono ritenersi affidati in via esclusiva alla componente sanitaria, presente nelle locali Sedi, le prestazioni medico-legali finalizzate al riconoscimento di tali eventi, mentre rimane di competenza delle Sedi compartimentali ex Ipsema, fino alla loro chiusura, la competenza alla trattazione amministrativa degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché alla erogazione delle relative prestazioni, economiche e non, connesse a tali eventi.

Tenuto conto che le Sedi compartimentali non dispongono di propri centri medico-legali per svolgere i compiti affidati in materia all’Istituto, ai fini di una tempestiva erogazione delle prestazioni, viene disposto che con decorrenza immediata le attività sanitarie siano affidate alle Sedi locali dell’Inail secondo il criterio di competenza in base al domicilio dell’assicurato.

Pertanto la Sede compartimentale, alla quale pervenga la denuncia e certificazione di infortunio/tecnopatia, dopo avere avviato la trattazione amministrativa della pratica, richiederà alla Sede locale Inail competente di effettuare le attività medico-legali necessarie per la trattazione del caso, con la relativa documentazione.
Inoltre si precisa che se una Sede locale Inail, non competente alla trattazione della pratica, riceva istanze, o documentazione di competenza di una delle Sedi compartimentali, la stessa dovrà provvedere alla immediata trasmissione di quanto ricevuto alla Sede compartimentale competente e, contestualmente, ad informare gli interessati dell’avvenuta trasmissione. Deve ritenersi contraria ai doveri d’ufficio la mancata accettazione di istanze, denunce, comunicazioni o documentazione di competenza di altra Sede locale o compartimentale.

Nella circolare, infine, una parte specifica è rivolta alla inidoneità temporanea alla navigazione, a seguito di infortunio o malattia, per la quale è dovuta, per il periodo al massimo per un anno, un’indennità giornaliera sostitutiva della retribuzione. Pertanto, qualora la temporanea inidoneità alla navigazione sia derivata da infortunio o da malattia professionale, è compito dell’Inail provvedere al riconoscimento e alla erogazione della relativa indennità.