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Interpello su salute e sicurezza sul lavoro

12/11/2015

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro risponde a due quesiti (interpello n. 8 del 2 novembre 2015) in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare viene chiesto: 1) se il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente colui che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente svolge tale ruolo; 2) se il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.

La Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
“In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a soveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi”.
“In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione…”.