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Congedo parentale a ore e altri permessi o riposi

09/11/2015


L’Inps (con messaggio n. 6704) del 3 novembre scorso fornisce alcune precisazioni circa la cumulabilità o meno del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi.

Incumulabilità del congedo ad ore con altri permessi
Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 nell’introdurre il congedo parentale ad ore, in assenza di contrattazione collettiva che lo regolamenti, prevede la sua incumulabilità con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. n. 151/2001 (maternità/paternità).
Chiarisce l’Inps che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento. Allo stesso modo il congedo non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti (artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U.).
“Tale incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.”

Cumulabilità del congedo ad ore con altri permessi
Ad avviso dell’Inps il congedo ad ore è invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse dal T.U.n. 151/01, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92, quando fruiti in modalità oraria. Si tratta dei tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore per l’assistenza ai familiari, e dei tre giorni di permesso mensile frazionabili in ore o in alternativa delle due ore di permesso giornaliero fruiti dal lavoratore disabile per se stesso. L’Istituto rettifica così la circolare n. 152/2015 che faceva riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge n. 104/92”.
 

La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere comunque diversi criteri di compatibilità.