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Illegittimo licenziamento lavoratore che rifiuti part time

05/11/2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21875 del 27 ottobre 2015 si pronuncia sulla illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale, a fronte della necessità addotta dalla società datrice di lavoro di una riduzione dei costi.
Nel caso in esame, mentre il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il licenziamento della lavoratrice, giustificato dalla necessità della società di sopperire al deterioramento della situazione finanziaria, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente rilevando violazione del DLgs. n. 61/2000, oggi sostituito dall’art. 8 del DLgs. 81/2015, per il quale il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale, o viceversa, "non costituisce giustificato motivo di licenziamento".
Inoltre si legge nella sentenza “Per configurare un giustificato motivo oggettivo, il deterioramento della situazione finanziaria avrebbe infatti dovuto presentarsi nel momento dell’intimazione del licenziamento come dovuto ad eventi non temporanei e contingenti, ma prevedibilmente destinati a protrarsi nel tempo, circostanze in ordine alle quali nulla risulta nella motivazione della Corte territoriale.”.
In sostanza il datore di lavoro che licenzia il lavoratore che rifiuta la riduzione di orario ha l’onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economico-organizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto.