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Recenti sentenze a tutela della maternità

04/11/2015


Madre libero professionista. Corte Costituzionale

La madre libero professionista ha diritto all’indennità di maternità anche se il bambino adottato abbia superato i sei anni di età.
È quanto contenuto nella sentenza n. 205 del 22 ottobre 2915 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del T.U. n. 151/2001 (Tutela maternità/paternità) nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.
“La limitazione normativa – si legge nella sentenza - sarebbe lesiva dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, e del diritto del minore a una crescita serena, che non è meno bisognoso di protezione nell’ipotesi di adozione nazionale e di superamento del sesto anno di età”. Tale disparità di trattamento tra queste lavoratrici e quelle dipendenti, per le quali non sussistono limiti età per le adozioni nazionali, è stata peraltro superata, come ricorda la stessa Corte Costituzionale, dalla novità introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015 che svincola l’erogazione dell’indennità dal requisito anagrafico. Questa nuova disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, ed è inapplicabile alla vicenda esaminata dall’Alta Corte perché all'epoca del fatto non esisteva la norma.

Maternità per lavoratrici atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo. Tribunale di Brescia
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza di ottobre 2015, riconosce l’indennità di maternità per le lavoratrici atipiche straniere anche in assenza del permesso per lungo soggiornanti.
Si tratta in particolare dell’assegno di maternità dello Stato, concesso dall’Inps, per lavori atipici e discontinui. La prestazione spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per lungo periodo per i figli nati o adottati, o in affidamento preadottivo, in possesso di determinati requisiti lavorativi e/o contributivi (art. 75 del T.U. n. 151/2001).
Ad avviso del Tribunale, tenuto anche conto delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extra UE, la norma in esame, ponendo come requisito per la fruizione dell’assegno il possesso della nazionalità italiana o l’essere titolare di permesso CE per lungo-soggiornanti, ha una portata discriminatoria in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato sulla nazionalità e si pone in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell’Unione ed in particolare con il precetto di cui all’art.14 della CEDU.