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"Voucher" per l'infanzia. Chiarimenti Inps

23/10/2015


L’Inps, con messaggio n. 5805/2015, torna ad occuparsi dei voucher per l’infanzia (baby sitting o asili nido) richiesti dalle madri lavoratrici in luogo della fruizione del congedo parentale, in particolare per fornire chiarimenti riguardo la cessazione o modifica del rapporto lavorativo.

Al fine di quantificare i mesi di congedo parentale, utili per il riconoscimento del beneficio, l’Istituto precisa che il termine iniziale del beneficio coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo.

Cessazione rapporto lavoro
Secondo l’esempio riportato nel messaggio, se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato).
In sostanza chi perde il lavoro perde anche il diritto ai benefici per l’infanzia.

Modifica rapporto di lavoro
L’Inps esamina inoltre le ipotesi di modifica del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. In questi casi il periodo del beneficio coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto.
In tal modo, - chiarisce l’Inps - è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti sono da erogare pienamente e quanti, invece, in maniera riproporzionata (da full time a part time).
Inoltre, se alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi è maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione, mentre nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto.


Si ricorda che, ai sensi della legge n. 92/2012, le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro hanno la facoltà di richiedere, al termine del periodo di astensione obbligatoria e negli 11 mesi successivi, per un periodo massimo di sei mesi, l’assegnazione del contributo di 600 euro mensili da utilizzare in sostituzione del periodo di congedo parentale, per baby sitting o servizi per l’infanzia, previa dichiarazione di aver presentato una certificazione ISEE valida.  Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire del contributo sino ad un massimo di 3 mesi.


Gli uffici di patronato Ital Uil sono a disposizione per consulenza e assistenza gratuite e per l’inoltro on line delle domande all’Inps.