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Lavoratrice in gravidanza e licenziamento

20/10/2015


Si segnalano due sentenze della Corte di Cassazione sulla nullità del licenziamento di lavoratrici in gravidanza in relazione a diverse situazioni.

Nullo il licenziamento nel caso di gravidanza interrotta
La Corte di Cassazione con sentenza n. 14723/2015 ha dichiarato nullo il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza in caso di interruzione della stessa entro il centottantesimo giorno dal suo inizio, affermando un particolare principio riguardo questa casistica.
Precisa la Corte che l’art. 19 del T.U. n. 151/01, nel considerare a tutti gli effetti come malattia l’interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, entro il 180° giorno dal suo inizio, è una disposizione di tutela della lavoratrice, che non annulla tuttavia quanto contenuto nell’art. 54 del T.U. nella parte in cui impone il divieto di licenziamento durante la pregressa gravidanza e sanziona di nullità il licenziamento intimato in violazione del divieto. Il divieto di licenziamento, nell’ipotesi di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio, va tuttavia inteso nei limiti in cui può avere un senso, dovendosi quindi escludere l’efficacia del divieto stesso "fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro …, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino", trattandosi di cadenze temporali che necessariamente, nella suddetta ipotesi, non possono verificarsi.
In altri termini, si legge nella sentenza, mentre per i diversi eventi che possono verificarsi nel prosieguo della gravidanza (es. interruzione dopo il 180° giorno, nascita di un bambino morto o suo successivo prematuro decesso) il legislatore ha previsto apposite norme parzialmente modificatrici dell’art, 54 sul divieto di licenziamento, per il caso di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dal suo inizio non lo ha fatto, reputando implicitamente che il divieto di licenziamento per il periodo di gravidanza (e dunque solo finché la gravidanza stessa non si sia interrotta) costituisse sufficiente tutela della lavoratrice, in una con la previsione di considerare come malattia la stessa interruzione della gravidanza.


Nullo il licenziamento della lavoratrice che non comunica la propria gravidanza in fase di assunzione
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13692/2015 riguardo il licenziamento per giusta causa di una dipendente (operaia agricola) che non aveva informato il datore di lavoro della propria maternità al momento della stipula del contratto a tempo determinato.
In particolare la Corte precisa che “un siffatto obbligo di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cod. civ. o da altri generali principi dell'ordinamento - finirebbe per rendere inefficace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche dalla normativa comunitaria.”.
Inoltre: “Il divieto di licenziamento di cui all’art. 2 della legge n. 1204 del 1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, comporta, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nullità del licenziamento intimato nonostante il divieto”.