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Congedo per donne vittime di violenza di genere

19/04/2016


È stata pubblicata la circolare dell’Inps (n. 65 del 15 aprile 2016) relativa al congedo indennizzato di tre mesi, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato vittime di violenza di genere - escluse quelle del settore domestico -, al fine di svolgere i percorsi di protezione.
 

Questa misura è stata introdotta dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, in vigore al 25 giugno 2015.
 

La circolare Inps n. 65/2016 si rivolge, in particolare, alle lavoratrici del settore privato sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. 
 

Per fruire del congedo, che spetta per un periodo massimo di tre mesi (90 giorni di astensione effettiva dal lavoro), e dell’indennità occorre avere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa ed essere inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
 

Il congedo può essere goduto su base giornaliera od oraria secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. In assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la le due modalità. L’utilizzo ad ore è comunque consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
 

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
 

Le lavoratrici del settore pubblico sono considerate nella Circolare Inps per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa in quanto il trattamento economico è corrisposto dall’Amministrazione di appartenenza.
 

Inoltre – precisa l’Inps nella Circolare - alle lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità.
 

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre idonea certificazione.
Dovrà inoltre presentare domanda anche alla Sede Inps, di regola prima dell’inizio del congedo.
 

Se ha già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) a oggi, deve presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.
Si ricorda il diritto per la lavoratrice dipendente di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa.

 


Gli uffici di Patronato Ital Uil sono a disposizione per fornire informazioni e per presentare la domanda all’Inps.