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L.Stabilità e penalizzazioni pensioni anticipate

15/03/2016


Nel 2011, la legge Fornero ha stabilito che ai soggetti che accedono alla pensione anticipata prima di aver compiuto 62 anni di età si applica una riduzione percentuale della quota retributiva della pensione - pari all’ 1% - 2% - per ciascun anno di anticipo rispetto ai 62 anni.

Dapprima, con la Legge di stabilità 2015 è stato previsto che la penalità non venisse applicata alle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai lavoratori che avrebbero maturato il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Con questo parziale intervento restavano purtroppo fuori tutte le pensioni con decorrenza fino al 2014, che avrebbero continuato a subire una penalizzazione nel tempo.

Solo con la Legge di stabilità 2016, intervenuta per sanare questa situazione, è stata prevista la cancellazione della penalizzazione – a partire dal 1° gennaio 2016 - per i lavoratori che erano andati in pensione prima del 2015.

L’Inps intervenuto di recente sull’argomento, con la circolare n. 45/2016, ha reso noto che restano esclusi dalle penalizzazioni “i trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrispondenti a decorrere dal 1° gennaio 2016.”

A oggi l’Inps non ha ancora provveduto a ricostituire le pensioni interessate dalle “depenalizzazioni”. 
 
 


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