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Cassazione. Visite di controllo e comunicazione all'Inps

11/03/2016


L’obbligo del lavoratore di reperibilità alla visita medica di controllo dell’Inps comporta che l’allontanamento dall’abitazione è giustificabile solo se tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto al trattamento di malattia, ma l’omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294, riguardo il caso di un lavoratore in malattia che si era allontanato dal proprio domicilio per seri motivi familiari, senza nemmeno aver tentato di dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps della repentina partenza (non consentendo in tal modo la visita di controllo) - come rilevato dalla Corte di Appello – e senza avere poi sufficientemente provato l’inevitabilità del viaggio.

La Suprema Corte conferma le motivazioni della Corte di Appello e respinge il ricorso del lavoratore, ribadendo che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo, che prevede la decadenza (in varia misura) dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l’assenza dalla propria abitazione, ma anche quando vi sia una condotta che, per incuria o negligenza, impedisca il controllo. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore.

Del resto - si legge nella sentenza – “l’obbligo dell’Inps di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela.”.

Infine, conclude la Cassazione, “Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non ricorre né un caso di forza maggiore né una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, bensì una mera opportunità di assistere un proprio familiare. Né è emersa la collaborazione del lavoratore con l’ente previdenziale in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia, comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari".