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Cumulabilità riscatto laurea/congedo parentale

08/03/2016


Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto la cumulabilità del riscatto dei periodi di laurea con il riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, abrogando la precedente norma per la quale le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l’esercizio di una precludeva l’altra.

La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016).

L’Inps con la circolare n. 44 del 29/2/2016 fornisce istruzioni in merito a tale abrogazione, precisando che questa comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.

“Tra l’altro, - spiega l’Istituto - la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1° gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.”.

Fermo restando che il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa vigente all’epoca, la circolare chiarisce che, in relazione “al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.”.

L’Inps, infine, informa che Sedi dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016.