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ISEE. Proietti, Uil: Attuare sentenza Consiglio di Stato

03/03/2016


“Il Governo deve dare immediata attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato, affrontando tutte le problematiche inerenti le persone disabili e fornendo certezze ai cittadini sulle modalità di compilazione dell’ISEE. Questa deve essere anche l’occasione per introdurre appropriate modifiche, al fine di superare le criticità evidenziate dal positivo lavoro svolto dal Comitato di monitoraggio ISEE in questo primo anno di applicazione del nuovo modello, con particolare riferimento all’introduzione di correttivi sul calcolo dell’indicatore per i pensionati single.”. È quanto scrive Domenico Proietti, Segretario Confederale Uil, in un comunicato del 2 marzo 2016.

Si ricorda che il Consiglio di Stato, il 20 febbraio scorso, ha affermato che non possono essere considerate reddito ai fini del calcolo Isee le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili, confermando l’orientamento del TAR del Lazio che aveva dichiarato che è illegittimo includere nell’Isee i trattamenti assistenziali e altre provvidenze erogate a favore delle persone disabili.

In particolare, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, che “Non è allora chi non veda che l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.”.