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Dipendenti pubblici e congedo parentale a ore

02/03/2016



L’Inps, con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016, fornisce indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali a ore con contribuzione figurativa ai fini pensionistici, a carico dell’Istituto per le aziende e le Amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.

Il decreto legislativo n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha previsto, infatti, un criterio generale secondo il quale, in assenza di contrattazione collettiva che disciplini questo tipo di congedo, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo in modalità oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In sostanza il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

La nuova disciplina – come precisa l’Inps - si applica anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

Sono esclusi per espressa previsione legislativa il personale del comparto sicurezza e difesa e quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali provvede la contrattazione collettiva.

La norma prevede l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. n. 151/2001.

Infine tenuto conto dell’elevazione dei limiti temporali del congedo, da 8 a 12 anni del bambino, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del D.Lgs. n.80/2015, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.

Per gli anni successivi al sesto fino all’ottavo anno e per i periodi ancora non fruiti, il 30% di retribuzione verrà corrisposto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Nella circolare si conferma che la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Si precisa che il successivo D.Lgs. n. 148/2015 mette a regime e rende strutturali le misure previste dal D.Lgs.n. 80 (tra le quali l’estensione del congedo parentale).