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Adozioni e affidamenti lavoratrici parasubordinate

11/04/2016


Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps hanno diritto, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26 del T.U. n. 151/2001, senza limiti di età del bambino, come previsto per le altre lavoratrici.

Il recente decreto interministeriale del 24/2/2016, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 5 aprile 2016, colma così una lacuna di tutela per queste lavoratrici, modificando il DM 4 aprile 2002, secondo il quale il diritto alla indennità, in caso di adozione/affidamento nazionale, spettava a condizione che il bambino non avesse superato i sei anni di età.

In più occasioni abbiamo espresso le nostre perplessità e osservazioni su questa disposizione limitativa del diritto. Il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso il congedo, in caso di adozione nazionale o internazionale, dai tre ai cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore, in attuazione della sentenza della C.C. n. 257/2012, lasciando tuttavia inalterate le condizioni e le modalità previste dal DM 4 aprile 2002 (v. in questo sito la nota 1° marzo 2016).

Questione ora risolta positivamente.

Si ricorda che ai sensi del citato art. 26 il congedo di maternità è pari a cinque mesi successivi all’ingresso effettivo del minore in famiglia o in Italia, a prescindere dall’età del bambino e spetta anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età. Anche il padre lavoratore ha diritto al congedo se la madre lavoratrice vi rinunci anche solo parzialmente, e in determinate situazioni previste dalla legge. Nel caso di adozione internazionale si può chiedere anche per i periodi di permanenza all’estero. Per l’affidamento non preadottivo il congedo è pari a tre mesi, da fruire entro i 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

Infine, il decreto pubblicato il 5 aprile prevede che l'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.