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Inail: linee guida per "infortunio in itinere" in bicicletta

01/04/2016


L’Inail, con la circolare n. 14 del 25 marzo 2016 - “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede” - fornisce indicazioni a seguito della legge n. 221/2015 dove si prevede che l’uso del velocipede deve intendersi “sempre necessitato” per i positivi riflessi ambientali dell’uso di tale mezzo. La norma è in vigore dal 2.2.2016.

Salvo la novità introdotta dalla citata legge sull’uso “sempre necessitato” della bicicletta, la circolare riassume la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata.

Va ricordato che già nel 2011 l’Inail aveva stabilito che nel caso di tragitto su pista ciclabile o in zona interdetta al traffico come percorso protetto, l’infortunio con l’uso della bicicletta venisse tutelato a prescindere dalla necessità del suo uso, mentre se si verificava su strada aperta al traffico dovesse essere indennizzato solo se “necessitato” (assenza o insufficienza dei mezzi pubblici, impossibilità di percorrere a piedi del tragitto, ecc.).

Tale discrimine è stato ora superato dalla nuova norma che ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere sempre ammesso all’indennizzo in quanto, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

L’Inail chiarisce infine che tali disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

 

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