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Inail. Invio telematico della certificazione medica

31/03/2016


Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, all’articolo 21, modifica alcune delle procedure da seguire in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale introducendo, in modo particolare, l’obbligo di invio telematico della certificazione medica. L’Inail ha diramato la Circolare n.10/2016 con la quale fornisce le indicazioni operative. Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni Inail.

Obbligo di invio telematico del certificato medico

L’articolo 21 modificando il TU 1124/65, dispone, al comma1), lettera b) che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.

Il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo di invio telematico dei certificati medici, ha chiarito il concetto di “prima assistenza”: “il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.

Tale obbligo - ha inoltre chiarito il Ministero della Sanità - si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

Le modifiche introdotte prevedono inoltre che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Resta obbligo del datore di lavoro di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, dal momento che ne ha avuto notizia. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.