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Lavoratori privati esclusi dalle visite di controllo

10/06/2016



Anche i lavoratori del settore privato sono esonerati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia, se affetti da patologie gravi, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2915, reso operativo dal DM pubblicato nel gennaio 2016.

L’Inps con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 fornisce indirizzi operativi in merito all’applicazione della norma, ricordando che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) i lavoratori subordinati del settore privato la cui assenza sia dovuta: a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; a stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Non sono interessati i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Riguardo l’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare in modo univoco i medici curanti certificatori, l’Inps, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro, ha elaborato apposite “linee guida” contenenti indicazioni sulle varie casistiche, considerato che la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero, e che non vi è un’elencazione delle gravi patologie ovvero delle terapie “salvavita”. Le linee guida prendono in considerazione anche le invalidità riconosciute pari o superiore al 67%.

Le indicazioni contenute nelle linee guida – a avviso dell’Inps - costituiscono un punto di riferimento anche per possibili verifiche da parte dell’Istituto, che potrà comunque effettuare i controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione.

Inoltre l’Inps nel ribadire l’impossibilità per i datori di lavoro di richiedere le visite mediche di controllo domiciliare nelle ipotesi di “terapie salvavita” e “invalidità”, precisa che gli stessi possono segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Sede Inps possibili casi di esenzione dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura Inps valutare l’opportunità o meno di effettuare il controllo, dandone notizia al datore di lavoro.