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Infortunio e occasione di lavoro. Cassazione

26/05/2016



La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016 si pronuncia riguardo la indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro avvenuto a un lavoratore che aveva riportato fratture multiple durante l’espletamento delle mansioni di portiere, respingendo il ricorso dell’Ente datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello.

In particolare la Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di “occasione di lavoro”, di cui all’art. 2 d.p.r. n. 1124/1965, che implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all’interno dell’azienda.

Il datore di lavoro contestava, tra l’altro, che la Corte territoriale non avesse esaminato alcune circostanze relative al luogo dell’evento e alle modalità comportamentali del lavoratore che, se correttamente interpretate alla luce del concetto di “rischio elettivo”, avrebbero escluso la sua responsabilità, non essendo ricompresa tra i compiti ordinari del dipendente la pulizia del locale ove è avvenuto l’incidente.

In sintesi la Suprema Corte ritiene che la Corte di Appello abbia correttamente applicato i principi ripetutamente affermati in materia di "occasione di lavoro" e di estensione della stessa anche alle ipotesi di “rischio improprio” e abbia correttamente riconosciuto, oltre al danno biologico connesso alla percentuale di inabilità permanente riportata (pari al 38%), anche il danno morale come riparazione delle sofferenze psichiche che si erano protratte nel tempo.