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Inps. Disabilità grave e verbale rivedibile

14/07/2016



L’Inps con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla Legge n. 114/2014, di conversione del DL n. 90/2014, con la quale sono state introdotte alcune novità per semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.
In particolare nella circolare si prendono in esame le due diverse disposizioni che riguardano i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave.

Rivedibilità e diritti acquisiti
L’art. 25 comma 6 bis della legge 114 dispone che nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di disabilità grave, i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti, quindi i permessi e congedi lavorativi, senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento.
L’Istituto precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 (permessi per assistenza a familiari disabili gravi o permessi fruiti dallo stesso lavoratore disabile) nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione. Pertanto, nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, il datore di lavoro continuerà a porre a conguaglio le somme anticipate fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, e il lavoratore potrà documentare la validità del verbale, con l’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali Inps su richiesta dello stesso. Una nuova domanda dovrà essere presentata qualora sia cambiato il datore di lavoro o sia variata la modalità di lavoro (da full time a part time o viceversa).
Benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda
Il lavoratore dovrà invece presentare una nuova domanda di autorizzazione, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, per poter fruire dei benefici: prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del T.U.n. 151/2001; riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del T.U. n. 151/01 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/2001.
Sarà la Sede Inps a comunicare al titolare dei permessi e al datore di lavoro l’esito di conferma o di mancata conferma dello stato di grave disabilità.
Nella circolare vengono inoltre fornite indicazioni circa i diversi effetti dei provvedimenti emessi, anche in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, e sul recupero delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero eventualmente indebite.

Accertamento provvisorio
Sempre la legge n. 114/2014 al comma 4, lett. a), del citato art. 25, prevede che se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché i 90 prima previsti) dalla presentazione della domanda, l’accertamento dell’handicap può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata, in servizio presso la Asl competente.
Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.
Anche se nella circolare Inps non se ne parla, si ricorda che anche il tempo massimo entro cui la Commissione competente deve pronunciarsi sull’accertamento di disabilità è stato ridotto a 90 giorni (dalla data di presentazione della domanda), dai 180 precedentemente previsti.



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