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Disabilità. Regolamento per il reinserimento lavorativo

21/07/2016


L’Inail, lo scorso 11 luglio, ha approvato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Questa legge ha attribuito infatti all’Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione di queste disposizioni è a carico del bilancio dell'Inail.

Sono interessati i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità tutelati dall’Istituto che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento o delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa. Possono essere interessati anche coloro che non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo.

Il Regolamento disciplina, in fase di prima attuazione, gli interventi per la conservazione del posto di lavoro degli assicurati prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella cui erano adibiti precedentemente al verificarsi dell’evento lesivo.

Le tipologie di intervento previste sono: il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro; la formazione.
Il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, elaborato dall’equipe multidiplinare della Sede Inail locale competente per domicilio del lavoratore, viene realizzato con il coinvolgimento del lavoratore e con la partecipazione attiva del datore di lavoro.

Nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziate dall’Istituto (21 milioni di euro per il 2016), l’Inail ha fissato per ciascun progetto e per le diverse tipologie di intervento dei limiti massimi di spesa rimborsabile al datore di lavoro.

Gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione saranno oggetto di successiva regolamentazione.