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Infortunio mortale e obblighi del datore di lavoro

24/10/2016


La Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24139/2016, si pronuncia sul caso di un infortunio mortale e, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, sugli obblighi del datore di lavoro che, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela.

La sua responsabilità può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Afferma inoltre la Cassazione, confermando un suo recente orientamento (Sentenza n. 8883/2016), il seguente nuovo principio: che il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

Il caso esaminato dalla Corte riguarda il decesso di un lavoratore che era rimasto impigliato in un nastro trasportatore in movimento mentre svolgeva una manovra di pulizia dell’impianto.

Mentre il Tribunale aveva assolto il datore di lavoro e il preposto dal reato di omicidio colposo loro ascritto, per insussistenza del fatto, in quanto qualificava come abnorme l'azione posta in essere dal lavoratore, inspiegabile rispetto alle mansioni assegnategli, la Corte di appello condannava gli imputati poiché il comportamento del lavoratore non era considerato abnorme, avendo compiuto un’operazione rientrante nelle sue effettive attribuzioni.

I due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che questa aveva erroneamente ricostruito la dinamica del fatto, non considerando che, secondo quanto riferito da un teste, le operazioni di pulizia dovevano essere effettuate quando l'impianto era spento, mentre al momento dell’infortunio era in funzione, e che quindi era errato escludere un'abnormità del comportamento posto in essere dal lavoratore infortunato.

Alla luce di quanto esposto riguardo la normativa antinfortunistica, la Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello per verificare se l'intervento del lavoratore infortunato, nel caso di specie, si collochi o meno nell'area di rischio che il garante era tenuto a preservare.