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DDL Bilancio: Ottava salvaguardia e "Opzione donne"

15/12/2016


DDL BILANCIO 2017: Ottava salvaguardia e Regime sperimentale “Opzione donne”


 
 

Il DDL di Bilancio 2017 - contenente tra le disposizioni a carattere previdenziale anche il cosiddetto “pacchetto previdenza” dell’intesa Governo sindacati - è stato approvato in via definitiva dal Senato il 7 dicembre scorso.

Il testo, che ora attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede, tra le varie disposizioni di natura previdenziale e assistenziale, interventi relativi alla cosiddetta “Ottava Salvaguardia” e al Regime sperimentale “Opzione donne”.

Ottava Salvaguardia. Le modifiche apportate durante l’iter legislativo riguardano unicamente la platea dei beneficiari rientranti nella categoria dei lavoratori in mobilità/TS edilizia: i destinatari passano da 8.000 a 11.000 (contingente complessivo per tutte le tipologie passa da 27.700 a 30.700) e il termine entro il quale i medesimi lavoratori devono aver cessato l’attività lavorativa è stato spostato al 31 dicembre 2014 (nel testo iniziale era 31.12.2012).

Regime sperimentale “Opzione donne”. Per questa particolare modalità di pensionamento, rimasta in vita dopo l’entrata in vigore della manovra Monti-Fornero, la Legge di stabilità 2016 ne aveva disposto l’applicazione alle lavoratrici che avessero maturato, entro il 31.12.2015, i requisiti di età – adeguata agli incrementi della speranza di vita – in presenza di 35 anni di contributi, fatta salva la possibilità di ulteriori proroghe una volta valutate le risorse impiegate. Con l’attuale previsione legislativa, contenuta nel DDL di bilancio 2017, rientreranno nella possibilità di avvalersi di questa forma di pensionamento anche le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno 1958 se dipendenti ovvero 1957 se autonome che, proprio a causa dell’incremento dell’aspettativa di vita (3 mesi) ne erano rimaste escluse.