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Fondo di sostegno per gravi infortuni sul lavoro

02/02/2017




Con decreto del Ministero del lavoro del 3 novembre 2016 (G.U. n. 12 del 16/01/2017) sono stati determinati gli importi della prestazione “una tantum” erogata dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, secondo le seguenti quattro tipologie riportate in tabella:

 

 

Tipologia n. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 4.000
B 2 7.800
C 3 11.500
D più di 3 17.300

 


Il DM indica i nuovi importi di questa prestazione, in relazione alle risorse disponibili e al numero dei familiari superstiti, fermi restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici individuati con decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

Ricordiamo che il beneficio viene erogato ai superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria Inail.

Gli aventi diritto sono:
 

  • il coniuge superstite; i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico: fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o professionale, fino a 26 anni se studenti universitari. Inoltre i figli maggiorenni inabili finché permane l’inabilità;
  • in mancanza di coniuge e/o figli: i genitori naturali o adottanti a carico del defunto; i fratelli o le sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico.
     

Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici n. 493/99 (c.d. “Assicurazione casalinghe”).



 

Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione, gratuitamente, per fornire informazioni e assistenza.