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INPS.Congedi obbligatori nel 2017 per padri lavoratori

01/03/2017


INPS. CONGEDI OBBLIGATORI NEL 2017 PER PADRI LAVORATORI DIPENDENTI


 

I congedi obbligatori di due giorni per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati dalla legge di Bilancio 2017 anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2017.

Lo chiarisce l’Inps con messaggio n. 828 del 24/02/2017 precisando le modalità di presentazione delle domande.

Questo congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Sono tenuti a presentare domanda all’Inps solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, mentre gli altri, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Inps. In questi casi, infatti, sono i datori di lavoro a comunicare all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Nel messaggio si evidenzia inoltre che il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto. In sostanza il padre nel 2017 può fruire solo dei due giorni obbligatori e non più di quelli facoltativi.


Per maggior completezza di informazione si ricorda che la legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato e prorogato il congedo obbligatorio per gli anni 2017 e 2018, per la durata di due giorni nel 2017 (come nel 2016) e aumentato a quattro giorni nel 2018. Nel 2018 però il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016.

Questa misura, introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e poi estesa anche negli successivi, va ad aggiungersi agli ulteriori interventi previsti nel “pacchetto famiglia” dalla legge di Bilancio 2017, alcuni dei quali sono del tutto nuovi, ad esempio il “bonus mamme” di 800 euro una tantum, altri già previsti che ora sono stati ulteriormente prorogati come il “bonus bebè” (vedi news Ital del 25/01/2017).

Per ulteriore approfondimento l’Inps rinvia alla circolare n.40/2013.