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Liquidazione ind. di maternità nelle zone terremotate

16/03/2017


INPS. Liquidazione delle indennità maternità/paternità nelle zone terremotate



L’INPS, con messaggio n. 1114 del 10/03/2017, comunica che provvederà alla liquidazione delle indennità di maternità/paternità a coloro che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo (circolare INPS n.204/2016).

In particolare, il messaggio si rivolge agli iscritti alla gestione separata e alle lavoratrici e lavoratori autonomi, di cui all’oggetto.

L’Istituto precisa che, pur in assenza di regolarità contributiva che preclude il diritto della tutela, considerata l’eccezionalità della situazione, ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del periodo di sospensione.

Pertanto, al termine di tale periodo, i soggetti beneficiari delle indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva con le modalità e nei termini di cui alla circolare n. 204/16. In caso contrario le strutture INPS competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.