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Alluvione: indennitą una tantum per i lavoratori autonomi con attivitą sospesa

15/06/2023

 

 

Il decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 ha previsto un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio.

 
Le domande per richiedere l’indennità potranno essere inoltrate a partire da oggi, 15 giugno, e fino alla data del 30 settembre 2023, dalle seguenti categorie di lavoratori:

 

  • I collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
  • I titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
  • I lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa


Tra i destinatari della misura rientrano, inoltre, anche i professionisti iscritti alle Casse libero professionali (DL n. 509/1994 e DL n. 103/1996).


Lo rende noto l’INPS nella circolare n. 54/2023 in cui spiega quali sono i requisiti e le modalità per richiedere la misura economica.


In particolare, l’indennità una tantum è riconosciuta, per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, ai lavoratori che alla data del 1° maggio risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (individuati dall’allegato 1 al DL n. 61/23) e che, a causa degli eventi alluvionali, abbiano dovuto sospendere l’attività.


Il contributo economico spetta nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni. In ogni caso, l’importo non può superare 3mila euro per ciascun lavoratore.


In sede di presentazione della domanda il lavoratore dovrà indicare il periodo (o i periodi) durante il quale l’attività lavorativa è rimasta sospesa specificando, inoltre, per ciascun periodo, la data di inizio fine della sospensione.

 

Il lavoratore può, inoltre, scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure di inoltrare una domanda che interessa due o più periodi o, infine, di trasmettere un’unica istanza per tutti i periodi di sospensione (fino a un massimo di sei anche non continuativi).


Nell’istanza possono essere indicati esclusivamente periodi già trascorsi.

 

I lavoratori destinatari dell’indennità dovranno presentare la domanda telematica all’INPS entro il 30 settembre prossimo e al riguardo possono essere assistiti dal Patronato ITAL, rivolgendosi alla sede più vicina.