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Tutela lavoratori fragili, quarantena e malattia. Chiarimenti INPS

09/09/2021

 

Con il messaggio n. 2842 del 6 agosto scorso, INPS ha fornito importanti indicazioni in merito alla tutela economica per gli eventi legati al COVID quali la quarantena, la malattia conclamata e la tutela per i lavoratori fragili.

 

Per quanto attiene l’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), l’Istituto riferisce che procederà al riconoscimento degli importi, per l’anno 2020, sulla base delle certificazioni attestanti la quarantena o l’isolamento fiduciario rilasciate dai medici curanti, anche qualora non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

 

Nessuna indennità di malattia per quarantena potrà, invece, essere erogata per l’anno in corso ai dipendenti privati. Lo annuncia l’INPS nel messaggio, spiegando che il legislatore non ha attualmente previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena da COVID-19.

 

Continueranno, invece, ad essere pagate dall’INPS le prestazioni ai cosiddetti lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), relativamente agli eventi del 2020 e per quelli avvenuti fino al 30 giugno 2021.

 

Infine, per la malattia conclamata da COVID-19 l’INPS procederà al riconoscimento della tutela secondo l’ordinaria gestione.

 

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