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Cittadinanza italiana: come si ottiene?

12/07/2023

 

 

Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano ed è necessaria per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano.


La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” fissa quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana: per nascita (Ius sanguinis), per beneficio di legge, per matrimonio e per naturalizzazione.


Dal 18 giugno 2015 la presentazione dell’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione avviene esclusivamente tramite modalità telematica, attraverso il Portale ALI/SUI del Ministero dell’Interno, al quale è possibile accedere con Spid. Restano esclusi dalla procedura telematica i casi di acquisto automatico della cittadinanza.


Il Patronato non è abilitato a inoltrare per nome e per conto degli assistiti le pratiche di cittadinanza italiana ma può assistere i cittadini stranieri nella predisposizione della documentazione necessaria.

 

Vediamo in maniera più approfondita le tre tipologie più frequenti di richiesta della cittadinanza italiana.

 

 

Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio


Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio o dell’unione civile, se al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini si dimezzano in presenza di figli nati o adottati della coppia.

 

 

Acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione


L’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un concessione dal parte dell’Autorità governativa. Lo Stato italiano, con atto discrezionale, può concedere la cittadinanza in base a una valutazione complessiva sul grado di inserimento sociale, sulla pericolosità sociale e sulla condizione di autosufficienza economica.
Il cittadino straniero può fare richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo aver risieduto stabilmente e legalmente nel territorio italiano.

 

Possono richiedere la cittadinanza per residenza:

 

  • i cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani per nascita fino al secondo grado che risiedono nel nostro paese da almeno 3 anni;
  • i cittadini stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani che risiedono in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione;
  • i cittadini comunitari che risiedono in Italia da almeno 4 anni;
  • gli apolidi e i rifugiati politici che risiedono in Italia da almeno 5 anni dopo il riconoscimento dello status;
  • i cittadini extracomunitari che risiedono in Italia da almeno 10 anni.

 

Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia ai cittadini stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

 

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di acquisto della cittadinanza italiana per residenza/naturalizzazione è richiesta la certificazione attestante il reddito personale ovvero il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente. Il reddito da certificare deve fare riferimento ai tre anni precedente la data in cui si presenta la domanda di cittadinanza.

 

Il Decreto Sicurezza e Immigrazione (Dl n. 113 del 2018, convertito con L.n. 132 del 2018) ha introdotto un ulteriore requisito che i cittadini devono possedere per presentare domanda di cittadinanza. La concessione della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione diventa dunque subordinata al possesso, da parte del richiedente, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al Livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Pertanto, i cittadini richiedenti che non abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione o che non siano titolari del Permesso di soggiorno CE lungosoggiornante, al momento della presentazione della domanda di cittadinanza, devono attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, ovvero produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

Il Decreto ha altresì innalzato il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana: da 200€ a 250€. L’imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo.

 


Cittadinanza italiana al figlio di genitore naturalizzato


Se il genitore straniero ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, la trasmette in automatico al figlio minore, se questo è convivente con il genitore al momento in cui è diventato cittadino italiano. Se invece il genitore presenta domanda di cittadinanza quando il figlio è ancora minorenne ma il giuramento avviene quando il figlio ha raggiunto la maggiore età, il figlio maggiorenne non acquisisce in automatico la cittadinanza italiana tramite il genitore naturalizzato ma dovrà presentare una propria domanda autonoma, dopo 5 anni di residenza in Italia.

 

 

 

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