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Reddito di emergenza: requisiti e presentazione delle domande entro aprile

19/04/2021

 

 

La circolare INPS n. 61/2021, dello scorso 14 aprile, ha fornito le indicazioni operative in merito alle ulteriori tre mensilità di Rem previste dal decreto Sostegni n. 41/2021. Domande all’INPS entro il prossimo 30 aprile.


Il decreto Sostegni ha rinnovato per i mesi di marzo, aprile, maggio 2021, il Reddito di emergenza per i nuclei familiari già beneficiari della misura aprendo, altresì, l’accesso al beneficio anche ai lavoratori che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

 

Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota di Rem è compresa fra i 400 e gli 800 euro, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza di persone disabili o non autosufficienti (ammontare massimo 840 euro).

 

 

Beneficiari Rem 2021

 

Il pagamento delle ulteriori tre quote di Rem, per i nuclei familiari di cui al comma 1, art. 12, del DL 41/2021, avverrà in presenza dei seguenti requisiti:

 

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. Per i nuclei familiari che risiedono in un’abitazione di locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020, inferiore a 10mila euro, aumentato a 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro. Il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  • valore ISEE inferiore a 15mila euro.

 


Per coloro, invece, che hanno terminato di fruire delle indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL (comma 2, art. 12, del DL 41/2021), nel periodo 1° luglio 2020 – 28 febbraio 2021, l’accesso al beneficio è indipendente dal possesso dei requisiti sopra elencati. Ovvero, possono beneficiare della misura fissa di Rem, di importo pari a 400 euro, i lavoratori che:

 

  • hanno la residenza in Italia al momento della domanda;
  • non superano la soglia di 30 mila euro di ISEE in corso di validità;
  • alla data del 23 marzo 2021 non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

 

 

Incompatibilità

 

Il Rem 2021 è incompatibile con: le indennità COVID-19 (art. 10 DL n. 41/2021); con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dei trattamenti assistenziali non pensionistici caratterizzati da un connotato sanitario (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile etc.); con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in base alla composizione del nucleo; con il reddito e la pensione di cittadinanza percepiti al momento della domanda.

 

 

 

Il Patronato ITAL fornisce assistenza agli interessati per inviare all’INPS, on line, le domande di Rem entro il termine del 30 aprile 2021.