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Decreto "Sostegni-bis": ulteriori quote di REM, Naspi senza riduzioni nel 2021 e nuove indennitā

31/05/2021

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto legge “Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) che introduce ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza da COVID-19.

 

 

Con la pubblicazione del decreto n. 73/2021, c.d. decreto “Sostegni-bis”, proseguono le azioni di tutela e sostegno della salute, delle imprese, delle famiglie e dei giovani al fine di contenere l’impatto sociale ed economico connesso all’emergenza da coronavirus.

 

In particolare, tra gli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, il DL n.73/2021 prevede: ulteriori quattro mensilità per il reddito di emergenza (REM); la proroga dell’indennità ai soggetti già beneficiari dell’indennità prevista dal precedente decreto; un’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca; una novità importante per l’indennità di disoccupazione NASPI.

 

Vediamo in estrema sintesi alcuni interventi contenuti nel decreto “Sostegni-bis”.

 

Reddito di emergenza. Viene prolungato di ulteriori quattro quote il reddito di emergenza (REM) alle famiglie in difficoltà economica. Il sussidio è riconosciuto per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre ai nuclei familiari che soddisfino determinati requisiti. La domanda va presentata all’INPS entro il prossimo 31 luglio. 

 

Naspi. Il decreto Sostegni-bis prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione (pari al 3% mensile) del sussidio Naspi a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Pertanto, dal prossimo 1° giugno non si applicherà il meccanismo che porta l’importo della Naspi a ridursi del 3% trascorsi i primi tre mesi di fruizione. Dal 1° gennaio 2022 cesserà l’effetto di questa misura e riprenderà la decurtazione mensile dell’importo.

 

Indennità per determinati settori. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e dello spettacolo è riconosciuta una tantum un’ulteriore indennità pari a 1600 euro. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate e siano in presenza di determinati requisiti è, invece, riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.