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Maternità. Indicazioni Inps su D.Lgs n. 119/2011

2/11/2011


Vengono fornite dall’Inps, con circolare del 27 ottobre 2011, alcune indicazioni riguardo i congedi e i permessi di maternità/paternità per i genitori lavoratori dipendenti, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 119/11, comunicate in questo sito con precedente nota.
Congedo di maternità. Con la modifica apportata dall’art. 2 del decreto legislativo n. 119/11 all’art. 16 del D.Lgs. 151/01, viene riconosciuta la facoltà della lavoratrice di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. Qualora voglia esercitare tale facoltà, rinunciando in tutto o in parte al congedo dopo il parto, la lavoratrice dovrà dare un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla sua salute. L’Inps ritiene che tale facoltà sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno. Al fine di verificare quanto sopra, occorre che la lavoratrice porti a conoscenza dell’Istituto l’evento che ha reso possibile l’esercizio dell’opzione, la data in cui è avvenuta la ripresa dell’attività lavorativa, la relativa documentazione e le specifiche attestazioni mediche, secondo le modalità indicate. L’Inps fa presente infine che le istruzioni fornite trovano applicazione anche riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995. Sull’estensione di tale facoltà anche ad altre lavoratrici, riteniamo siano opportune ulteriori indicazioni.
Riposi giornalieri in caso di adozioni o affidamento. L’art. 8 del decreto n. 119 precisa che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”. Si tratta – come rileva anche l’Inps – di una modifica solo formale posto che, già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104/03, i riposi in questione sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore.
Restiamo in attesa della successiva circolare dell’Inps esplicativa su permessi e congedi per assistere un disabile grave, secondo le importanti modifiche apportate sempre dal D.Lgs. n. 119/11, considerato che il decreto è in vigore già da tempo.


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