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Maternità. Riposi giornalieri al padre. Nota Inpdap

21/10/2011


L’Inpdap con nota n. 23 del 13 ottobre 2011 riconosce il diritto al padre lavoratore a fruire dei permessi orari giornalieri anche quando la madre sia casalinga, adeguandosi in tal modo alla sentenza del Consiglio di Stato 4293/08, che ha dedotto in via estensiva che la “ratio” della norma induce a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi orari giornalieri da parte del padre, oltre che nell’ipotesi di madre lavoratrice autonoma, anche nel caso di madre casalinga.
L’art. 40 del T.U. 151/01 prevede che i periodi di riposo possano essere usufruiti dal padre lavoratore in determinate situazioni, tra le quali quella in cui la “madre non sia lavoratrice dipendente”, intesa, in sede di prima applicazione della norma, nel senso di lavoratrice autonoma.

In buona sostanza – si legge nella nota – la madre casalinga impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato deve essere considerata, secondo l’alto parere, alla stessa stregua della lavoratrice non dipendente cui la norma fa esplicito richiamo.

L’Istituto consente pertanto al padre lavoratore, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili), di fruire dei riposi giornalieri di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

L’Inpdap nella nota non tiene tuttavia conto dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro che, con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009, ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso estensivo del ruolo genitoriale, riconoscendo il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, quando la madre svolga lavoro casalingo, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino, in quanto non supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
L’Inps, a suo tempo, con circ. n. 118/09, tenuto conto dei chiarimenti ministeriali, precisava, a rettifica di precedenti indicazioni, che il padre lavoratore dipendente può fruire dei permessi orari giornalieri nel caso in cui la madre sia “casalinga”, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità della stessa di accudire il neonato.