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Lavoro da tempo pieno a part-time solo su accordo delle parti

7/12/2011


Il datore di lavoro non può procedere unilateralmente alla riduzione a part-time dell’orario di lavoro, con conseguente riduzione della retribuzione, di un singolo lavoratore, senza il suo consenso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24476/11 nella quale ricorda che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa solo su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall’Ufficio Provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente interessato.

Altrimenti il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno, con conseguente diritto del lavoratore a vedersi retribuite le ore lavorative non prestate.