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Maternità e astensione anticipata dal lavoro. Nuove procedure

24/02/2012

Dal 1° aprile 2012 sono previste nuove procedure per avviare le lavoratrici in gravidanza all’astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro, nel caso di gravidanza a rischio o quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla sua salute e a quella del nascituro e quando non possa essere spostata ad altre mansioni.
E’ quanto contenuto nel recente DL n. 5/2012 sulle “semplificazioni” che, all’art. 15 modifica in parte l’art. 17 del T.U. 151/01 “Tutela della maternità e paternità”, individuando gli organi che dispongono l’astensione, a seconda delle diverse casistiche previste.

In pratica:

La ASL dispone l’interdizione anticipata dal lavoro, in caso di gravi complicanze della gestazione o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In precedenza la competenza era della Direzione territoriale del lavoro (già DPL).

La Direzione territoriale del Lavoro dispone, come previsto anche prima, l’interdizione dal lavoro anticipata e/o prolungata, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (per lavori vietati o a rischio a seguito della valutazione effettuata dal datore di lavoro).
 

Non è possibile al momento prevedere i tempi effettivi di applicazione della nuova procedura, in assenza delle modalità da definire e di indicazioni da parte degli organi competenti. Inoltre trattandosi di un decreto legge, lo stesso potrebbe subire modificazioni durate l’iter di conversione in legge.

Intanto il Ministero del lavoro con circolare n. 2/2012 fornisce le prime indicazioni operative, sottolineando che, per quanto riguarda la gravidanza a rischio per la quale è competente la ASL dal 1° aprile 2012, le Direzioni territoriali del lavoro potranno emanare tali provvedimenti entro e non oltre il 31 marzo p.v..
Rimane invece attribuita alla competenza delle Direzioni del lavoro l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento di interdizione legata a lavori a rischio per la salute della lavoratrice e del bambino e nell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.